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Ultimo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/05/2017: Banca condannata a pagare all’ex cliente la somma di euro 67.646,73 oltre interessi e spese di giudizio!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Sentenza del 16.05.2017 – Giudice Unico Dott. Annalisa Giusti

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, valute, spese ed oneri non validamente pattuiti – Calcolo degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB al tasso Bot massimo o minimo rispettivamente su operazioni attive o passive del correntista – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario, in punto di applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB, l’applicazione dei tassi minimi o massimi “rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, anche in considerazione della natura sanzionatoria della normativa per la Banca ed in favore del contraente debole cliente, si devono considerare operazioni “passive”, ai fini di individuare il tasso da pagare, quelle che comportano l’obbligo di pagamento di interessi da parte della Banca e per operazioni “attive” quelle che arrecano un utile alla Banca, come tutte le operazioni di finanziamento (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FSent.-Trib.-Ascoli-Piceno-n.-450-17.pdf|||”][/vc_row]

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Nuovo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Perugia in data 27/04/2017: Banca condannata a pagare all’ex correntista la somma di euro 495.880,06 oltre interessi e competenze legali!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Perugia 27.04.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Stefania Monaldi

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

 

In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FSent.-Trib.-Perugia-n.-743-17.pdf|||”][/vc_row]

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Successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Pescara in data 06/04/2017: contestata con opposizione l’ingiunzione avanzata dalla Banca per una somma di euro 79.769,58 e ridotta dal Tribunale ad euro 31.444,66!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Sentenza del 29.03.2017 pubblicata il 06.04.2017 – Giudice Unico Dott. Carmine Di Fulvio

 

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza degli estratti conto completi – Revoca del decreto ingiuntivo.

 

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova con tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria ex art. 50 TUB, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità degli estratti conto impedisce di verificare quali operazioni siano incontestate e come si sia determinata la posizione debitoria del correntista (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FSENTENZA-497-17.pdf|||”][/vc_row]

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Nuovo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Teramo in data 22/03/2017!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo 22.03.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Francesca Avancini

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi, le C.M.S, le valute e spese di tenuta con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FSentenza-270-17.pdf|||”][/vc_row]

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