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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 3.09.2020 sentenza di condanna di importante banca presso il Tribunale civile di Teramo

Il Tribunale Civile di Teramo con Sentenza n. 682/2020 del 3.09.2020 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI ILLEGITTIMI E NON DOVUTI nei confronti di una società di costruzioni pescarese con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista di oltre 118.000,00 Euro alla data del 30.09.2012 oltre spese di giudizio ed accessori mentre il saldo indicato negli estratti conto all’epoca da parte della Banca era a debito per l’ex correntista di oltre 150.000,00 Euro.

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 3.09.2020 – Giudice Unico Dott.ssa Mariangela Mastro –

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Ammissibile la domanda di accertamento con c/c ancora aperto – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzata dalla Banca – Mancato adempimento dell’ordine di esibizione documentale disposto dal Giudice – Inversione dell’onere della prova – Mancanza di prova dell’affidamento e dell’indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Accertamento e rideterminazione del saldo dare/avere sulla base delle somme accertate dalla CTU contabile.

Non può escludersi che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un’azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell’annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto anche con il contratto di affidamento laddove in giudizio manchi la documentazione attestante le operazioni extra fido; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la banca non ha adempiuto all’ordine di esibizione disposto dal Giudice, di talché non possono che gravare su di essa le conseguenze negative derivati dalla lacuna documentale ed essendo, quindi, di norma, tutti i versamenti di natura e funzione rispristinatoria e non solutoria. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria determina nel caso di specie l’accertamento del saldo sulla base della somma riconosciuta a credito dalla CTU e determina l’accoglimento della domanda attorea (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Gli Avv.ti Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco ottengono presso il Tribunale civile di Chieti in data 22.07.2020 la conferma del provvedimento d’urgenza per l’immediata cancellazione presso la centrale di allarme interbancaria del nominativo a sofferenza verso importante Istituto di credito

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 22.07.2020 – Giudice Dott. Nicola Valletta

Bancario – Conto corrente affidato con utilizzo di carte di credito aziendali – Illegittimità della segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria – Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione – Ordinanza 669 octies c.p.c, confermativa del provvedimento precedentemente emesso inaudita altera parte.

Rivoluzionaria Ordinanza 669 octies c.p.c. confermativa dell’invalidità della segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria in ragione dell’essere stata “l’epidemia da Covid 19 formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia” quale “ulteriore ricognizione in diritto di condizione emergenziale di fatto connotata da ovvietà, stanti peraltro le misure straordinarie di contenimento poste in essere, che hanno compresso libertà e diritti costituzionali fondamentali (tra cui: libertà di circolazione, domicilio, residenza, soggiorno, riunione, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica, lavoro) in funzione del bene ritenuto supremo e cioè la salute pubblica”; ritenuto pertanto la sussistenza del “fumus iuris” nella pretesa del ricorrente, atteso che i piani di rientro (nel caso di specie, quello successivo alla revoca della carta di credito e per la posta contabile a debito dell’odierna ricorrente) rientrano nella fattispecie ex art. 56 D.L. 18/2020 e che la parte resistente ha proceduto a segnalazione senza che ricorressero nemmeno i presupposti negativi dell’art. 56 c. 4 D.L. cit.; ritenuto che sussista il “periculum in mora”, atteso che la segnalazione “de quo” è ben idonea a compromettere anche l’ordinario accesso ai comuni canali di credito, conferma il decreto del 25.06.2020

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dalla Corte d’appello di Roma dell’Istanza per l’inibitoria avanzata dalla Banca avverso la sentenza di condanna a versare la somma di euro 420.810,56 oltre interessi

Corte di Appello di Roma Ordinanza del 16.07.2020 – Presidente Dott. Roberto Reali

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Appello avanzato dalla Banca – Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Carenza del periculum in mora (cfr “l’esborso della somma oggetto di condanna, per quanto rilevante, non può di certo costituire pericolo per un istituto bancario”) – Rigetto dell’istanza d’inibitoria avanzata dalla Banca

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Avv. Emanuele Argento: il 30.06.2020 dinanzi il Tribunale civile di Pescara ottenuta sentenza con la revoca integrale del decreto ingiuntivo di oltre 50.000,00 euro (quale importo richiesto dalla banca al garante dell’ex società correntista fallita) oltre alla condanna della Banca al pagamento delle spese processuali – liberato dal debito con la Banca il fideiussore della società ex correntista fallita

Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa Grazia Roscigno – Sentenza n. 767/2020 pubblicata il 30.06.2020

La Sentenza n. 767/2020 del 30.06.2020 emessa dal Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa Grazia Roscigno è interessante in quanto accoglie in pieno l’eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca sollevata dal garante opponente della società fallita.

Rapporti bancari di conto corrente e di finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo del garante – Eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca – Onere di allegazione gravante sull’Istituto di credito – Irrilevanza della mancata contestazione ad opera del correntista della diffida di messa in mora – Inidoneità dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare della società fallita ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti del garante.

E’ meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca sollevata dal garante opponente, laddove il procedimento monitorio è stato avviato decorsi oltre dieci anni dall’invio della diffida ad opera dell’Istituto di credito.
In relazione a tale eccezione sollevata dall’opponente, grava sull’Istituto di credito opposto l’onere di fornire la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione. A tal fine l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare presentata dalla Banca nei confronti della società fallita non determina l’interruzione del termine prescrizionale nei confronti del garante se la stessa, peraltro, non si riferisce ai medesimi rapporti bancari dai quali è scaturito il credito preteso dall’opposta.
Allo stesso modo nessun rilievo assume il fatto che l’opponente non abbia contestato la diffida della Banca, posto che a tale tipologia di documento non è applicabile il principio di “non contestazione” ex art. 116 c.p.c.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Gli Avvocati Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco ottengono importante risultato con provvedimento in favore di Azienda chietina per l’immediata cancellazione presso la centrale di allarme interbancaria del nominativo a sofferenza verso importante Istituto di credito presso il Tribunale Civile di Chieti in data 25.06.2020

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 25.06.2020 – Giudice Dott. Nicola Valletta

Bancario – Conto corrente affidato con utilizzo di carte di credito aziendali – Illegittimità della segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria – Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione.

La ricorrente, difesa dagli Avv.ti Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco, depositava in data 22.06.2020 presso il Tribunale Civile di Chieti ricorso ex art.700 c.p.c. affinché fosse disposta d’urgenza la cancellazione della segnalazione illegittima presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) a sofferenza non avendo quest’ultima una posizione debitoria conclamata ma solo transitoria nel periodo di blocco per effetto del Covid-19 ed avendo necessita di non essere pregiudicata nella possibilità di accedere al credito.
Il Tribunale di Chieti, accertata l’illegittimità della segnalazione, ordinava in data 25.06.2020, entro tre giorni, alla Centrale di Allarme Interbancaria di provvedere all’immediata cancellazione della segnalazione a carico della ricorrente

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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