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Dall’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara ottenuta sospensiva ex l. N. 44/99 dalla Procura della Repubblica di Teramo in data 26.01.2017!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo – P.M. Dott.ssa Greta Aloisi – Provvedimento 26.01.2017 di sospensione ex L. n. 44/99-
Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20, co 1, 2, 3, 4 L. 44/99” – Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96 indipendentemente dalle valutazioni di merito.
In considerazione che dalla relazione tecnica del consulente tecnico d’ufficio del P.M. emerge che sono stati applicati tassi d’interesse superiori ai tassi-soglia stabiliti dalla legge, sicché può esprimersi – indipendentemente dalle valutazioni di merito in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’azione penale (cfr. Corte Costituzionale n. 192/14) – una valutazione di non manifesta infondatezza della notizia di reato; visto l’art. 20, commi 7 e 7-bis legge n. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) legge n. 3/2012 esprime l’assenso alla sospensione dei termini sostanziali e processuali indicati dall’articolo citato commi 1, 2, 3 e 4 (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FProvvedimento-art.-20.pdf|||”][/vc_row]

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Primo successo dell’Avvocato Argento del 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corte D’Appello di Ancona del 13.01.2017 – Giudice Relatore Federico D’Incecco – Presidente Ugo Pastore

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa pattuizione, non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000. In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto. Condanna della Banca al pagamento delle spese processuali.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FSent.-Corte-Appello-n.-65-2017.pdf|||”][/vc_row]

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In quali casi poter far causa alla Banca?

Le cause che, in considerazione dei risultati, conviene senz’altro fare sono quelle relative a CONTI CORRENTI in cui ci siano stati fidi non troppo modesti e dove quasi sicuramente è stato applicato l’Anatocismo.

Per anatocismo s’intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono capitalizzati, ossia riportati “a Capitale”   producendo trimestre per trimestre sempre più interessi. In questo tipo di cause ricalcoliamo il saldo in base ai corretti criteri, fin dall’apertura del conto corrente, e chiediamo che la banca sia condannata a restituire la differenza tra il saldo che essa pretende e il saldo calcolato da noi. Il saldo ricalcolato prenderà in considerazione, oltre che gli illegittimi interessi anatocistici, anche gli interessi ultra-legali passivi ed eventualmente superiori alle soglie usurarie ex L. n. 108/96, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto. Quando invece non ci sono fidi, o i fidi sono troppo modesti, o sono durati troppo poco, emergono differenze non abbastanza alte per cui convenga agire perché a conti fatti i margini sono veramente irrisori.

 

Documentazione necessaria: la documentazione necessaria all’analisi peritale del conto corrente, consiste di tutti gli estratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall’apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di apertura del conto e successive risottoscrizioni/rimodulazioni. Se mancano alcuni estratti conto l’elaborazione sarà ugualmente possibile ma il risultato sarà parziale (idem se mancano i contratti).

 

Diverse sono poi le cause per i MUTUI o LEASING, nei casi in cui vi è usura.

Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate:
1. al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c.d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
2.all’indeterminatezza ed all’indeterminabilità del tasso di interesse applicato;
3. al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
4.  ai tassi di interesse usurai;
5.  alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine.

 

Nei mutui o leasing, spesso:

1. il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);
2. il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;
3. il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR, ecc..);
4. il tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU o di altra valuta;
5. gli interessi di mora sono superiori alle soglie usurarie ex L. n. 108/96;
6. in luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione da valutare caso per caso, si applica la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c. (NESSUN INTERESSE E’ DOVUTO), oppure TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (T.U.B.), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell’ART. 117 TUB.

 

Documentazione necessaria:

1. Atto di mutuo o leasing;
2. Atto di erogazione e quietanza;
3. Avvisi scadenza rate;
4. Quietanza pagamento rate;
5. Estratto conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi praticati;
6. Eventuale corrispondenza con la Banca;
7. Eventuale Atto di precetto;
8. Eventuale atto di pignoramento;
9. Eventuali atti di citazione e/o di opposizione;
10. Qualora qualche documento non fosse reperibile sarà valutata la possibilità di effettuare ugualmente la valutazione di fattibilità e
la perizia.

Poi ci sono i contratti DERIVATI o SWAP, che sono stati fatti sottoscrivere dalla “clientela” con l’argomento allettante che costituivano una sorta di assicurazione o di copertura contro il rialzo dei tassi d’interesse, solo che il tempo ha dimostrato trattarsi di una pia illusione e si sono verificate molto spesso delle enormi perdite per le imprese e le attività commerciali che hanno sottoscritto tali contratti.

Chi si trovasse in una tal posizione, dovrà approntare un promemoria che spieghi l’evolversi degli eventi e della documentazione che, ad essa allegata, riguardi i rapporti intercorsi con la Banca, in una con quella relativa agli addebiti e accrediti intercorsi nel periodo in modo da avere la prova dell’entità dell’effettiva perdita subita a causa del derivato (cd. swap).

 

QUANTO TEMPO HO PER FAR CAUSA ALLA BANCA

Nel caso in cui il conto sia stato già chiuso si hanno dieci anni di tempo per intentare la causa e si può agire per il recupero di tutto, anche se il fido di conto corrente è durato, ad esempio, 30 anni, perché la prescrizione non decorre mentre il conto è aperto. Se non si ha la documentazione la si può chiedere alla banca, che deve per legge rilasciarla entro tre mesi ai sensi dell’art. 119 Testo Unico Bancario e secondo la legge sulla privacy. La banca però, in genere, non consegna la documentazione più vecchia di dieci anni dal momento in cui la si chiede, per cui, se non si ha la documentazione relativa al periodo anteriore a dieci anni, per quel periodo non si possono fare i conteggi, a meno che non si riesca ad ottenere (in via giudiziale dal Giudice) l’ordine alla banca di esibirla. Se la banca ha superato i tassi usurari, si può presentare denuncia querela per usura. Una volta depositata la denuncia querela, è possibile presentare una domanda come vittima dell’usura, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 44/99 (e successive modif. e integraz.), per poi chiedere la sospensione di 300 giorni (rinnovabile eventualmente per altri 300 giorni) dai termini di pagamento, quali i termini dei pignoramenti, nonché di tre anni per gli adempimenti fiscali.

 

Si raccomanda infine agli utenti, in ogni caso, di prestare sempre la massima attenzione nell’analisi dei documenti e dei contratti, di leggere tutte le parti e le relative clausole dei documenti che si firmano in banca e/o negli uffici delle finanziarie e per qualsiasi tipo di prodotto bancario/finanziario e, quando necessario se non ci si sente sicuri o non si comprende bene quello che si sta firmando, rivolgersi prima di firmare ad un consulente (avvocati, commercialisti e consulenti specializzati) per cercare di evitare così le problematiche di cui sopra.

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Tribunale Civile di Macerata del 02.11.2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non sono dovute le C.M.S. e le spese in mancanza di espressa pattuizione – La CTU contabile, quanto il correntista è attore, è utilizzabile anche in mancanza dell’intera serie storica degli estratti conto – Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; non sono dovute neanche le c.m.s. e le spese se non pattuite e ben determinate – Ai fini della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, c.ms. e spese, il correntista che agisce in giudizio deve produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto e, nel caso in cui non provveda in tal ultimo senso, la ricostruzione  del rapporto di dare / avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti e per cui è senz’altro utilizzabile la CTU contabile in cui si è correttamente proceduto nell’analisi contabile per blocchi ed in relazione ai soli periodi documentati (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FSent.-Trib.-Macerata-n.-1233-16.pdf|||”][/vc_row]

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