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L’Avv. Emanuele Argento, il 24.10.2019, ottiene dal Tribunale civile di Forlì l’ordine di esibizione documentale a carico della Banca; la Banca deve esibire in giudizio tutti i contratti e gli estratti conto completi di scalare dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente con svolgimento di C.T.U. contabile per accertare tutte le somme dovute dalla banca all’ex correntista

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Forlì – Ordinanza del 24.10.2019 – Giudice Unico Dott.ssa Maria Cecilia Branca

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti e degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti – Espletamento di C.T.U. contabile con indicazione dei relativi quesiti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FVERBALE-TRIBUNALE-DI-FORLI.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento, il 9 novembre 2019, ottiene dal Tribunale Civile di Lodi il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta per l’ingente somma di euro 496.504,09 oltre interessi e spese

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Lodi – Giudice Dott.ssa Ada Cappello

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Rigetto – Fumus dell’opposizione appare sussistente – Accoglimento (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net-).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FOrdinanza-Trib.-Lodi.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Corte di Cassazione Civile Sez. VI del 30 ottobre 2019 n. 27769 – Giudice Relatore Dolmetta – LA RICHIESTA DOCUMENTALE EX ART 119 T.U.B. È SEMPRE AMMISSIBILE ANCHE IN CORSO DI CAUSA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte di Cassazione (Cass. 30 ottobre 2019 n. 27769) ribadisce inesorabilmente che qualora la correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F119-TUB-Ok-nache-in-corso-di-causa-Dolmetta_Cassazione_civile_sez._vi_30_ottobre_2019_n._27769_.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Corte di Cassazione Civ. Sez I del 21.10.2019 n. 26779 – CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE AMMESSA CICR 2000 E’ CONDIZIONE SEMPRE PEGGIORATIVA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte di Cassazione (Cass. 21/10/2019, n. 26779) “fulmina” definitivamente ed inesorabilmente tutte le conversioni unilaterali dei contratti di conto corrente bancario effettuate dalle banche per ottenere a proprio favore, dal 2000 in poi, la capitalizzazione degli interessi, mentre anche prima, ovviamente, nessuna capitalizzazione era possibile.
Bisogna evidenziare con forza che troppo spesso si vedono pronunce di Tribunali che stanno indicando, per una sorte di “giustizia equitativa”, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 30.06.2000, della variazione delle condizioni del conto corrente bancario per l’inserimento della capitalizzazione paritetica (solitamente trimestrale) degli interessi, così comunicata al correntista entro il 30.12.2000, sarebbe stata valida per applicare l’anatocismo dal 1.07.2000, così interpretando l’art. 120 T.U.B. e la Delibera CICR del 09.02.2000.
La Corte di Cassazione con la sentenza in parola dello scorso 21.10.2019 precisa nuovamente (ed ancora meglio di prima) che non è così: le pregresse clausole contrattuali anteriori al 22.04.2000 di capitalizzazione degli interessi in conto corrente sono “fulminate di nullità”, per cui non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario pre e post 1/7/2000, senza che ci sia stata una legittima e specifica pattuizione scritta tra banca e correntista, e, anche se prima del 2000 gli interessi erano capitalizzati con clausole contrattuali favorevoli alla banca (di solito trimestralmente quelli debitori e annualmente quelli creditori) “è inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio a regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi”.

Per cui per ottenere il risarcimento e/o comunque la ripetizione degli indebiti, il correntista può assolutamente chiedere alla banca copia di tutta la documentazione ai sensi dell’art. 119 T.U.B. (copia del contratto o comunque della pattuizione scritta da cui la banca avrebbe dedotto il diritto di capitalizzare gli interessi debitori in c/c) al fine di attuare una strategia legale per promuovere un’azione sostenendo che non c’è mai stata alcuna pattuizione anatocistica tra le parti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCass-civ-Sez-I-21.10.2019-n.-26779_CAPITALIZZAZIONE-TRIMESTRALE-AMMESSA-CICR-2000-E-CONDIZIONE-SEMPRE-PEGGIORATIVA.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Fermo il 23.10.2019 ottenuta l’annullamento dell’atto di precetto avanzato dalla Banca (fattispeci: mutuo ipotecario di euro 1.6000.000,00)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Fermo – Sentenza del 23.10.2019 – Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati – Nullità dell’atto di precetto (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario)

 

Mutuo a stato avanzamento lavori seguito da atto di erogazione e quietanza redatti entrambi per atto pubblico – inidoneità ad assurgere a rango titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – ANNULLAMENTO dell’atto di precetto !

Con estrema soddisfazione si pubblica la sentenza in parola ottenuta dagli Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone, particolarmente significativa perché è il primo provvedimento (che si conosce) che dichiara l’inidoneità del mutuo a SAL ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.  pur se seguito da atto di erogazione e quietanza in forma equipollente.

Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori non è idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. trattandosi di un mutuo condizionato, in cui la somma non viene posta immediatamente nella disponibilità del mutuatario ma viene erogata secondo criteri e condizioni individuati dal mutuante, sicché difetta la realità non essendo la somma posta nell’immediata disponibilità del mutuatario; va di conseguenza annullato l’opposto atto di precetto notificato in virtù di un siffatto inidoneo titolo esecutivo.

Le pattuizioni per le quali “La Banca mutuante potrà effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente all’atto di erogazione e quietanza, erogazioni rateali sul mutuo alla parte mutuataria” ed “E’ comunque in facoltà della Banca di non erogare il mutuo riscontrando il venir ad esistenza di eventi che, se conosciuti, avrebbero portato la Banca a non stipulare il contratto di mutuo”, dimostrano chiaramente il difetto dell’immediata disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.

Né sovviene in senso contrario il successivo atto pubblico di erogazione e quietanza perché, perché, facendo applicazioni dei principi sanciti dalla Suprema Corte n. 17194 del 27.8.2015, tale atto, stipulato due anni dopo il mutuo, non fa venir meno le condizioni poste all’erogazione, le modalità di rateizzazione del credito ecc., cosicché non è stato creato in capo al mutuatario alcun “autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo” (Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14); e comunque l’atto di erogazione e quietanza non toglie che il mutuatario, a seguito della stipula del contratto, non aveva alcun titolo per pretendere il versamento della somma oggetto del contratto, attese le ampissime facoltà riconosciute all’ente erogatore di recedere dal contratto, di valutare an, tempi e modi dell’erogazione; ciò che è riprovato dal fatto che la somma in ultimo erogata è stata inferiore rispetto a quella pattuita, sebbene accettata dal mutuatario a saldo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FTribunale-di-Fermo-sentenza-n.-602-del-23-aprile-2019-Est.-Chiara-Pulicati.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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