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All’Avv. Emanuele Argento: il 22.08.2019 dinanzi il Tribunale Civile di Pescara ottenuta sentenza con la revoca integrale del decreto ingiuntivo di oltre 200.000,00 euro (quale importo richiesto dalla Banca ai garanti dell’ex ditta correntista) per mancanza di prova e per superamento dei tassi d’usura – liberati dal debito con la Banca i fideiussori della ditta ex correntista e trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica per applicazione di tassi di interessi usurari

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 22.08.2019 – Giudice Unico Dott. Federico Ria

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale – CTU contabile – Rilevazione dell’usura con calcolo del TEG con i criteri di Banca d’Italia – Revoca del decreto ingiuntivo – Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

 

Nel contratto di conto corrente bancario con apertura di credito l’onere della prova è a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (e per cui si deve operare l’azzeramento di tutte le competenze provenienti dal anche dal conto anticipi e finiti sul conto ordinario poiché il primo privo di contratto e di estratti conto agli atti) ed il fideiussore può opporre alla Banca tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che riguardano le nullità anche parziali del contratto base per contrarietà a norme imperative; ne consegue che può essere ad esempio sollevata nei confronti della Banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, n. 371).

Il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009 10123).

All’esito dell’espletata CTU allora, è risultato accertato, in attuazione dei conteggi formulati sulla scorta dei quesiti sottoposti dal Giudicante stesso che al momento della chiusura del rapporto non sussisteva affatto un credito in favore dell’Istituto di credito, ma risultava maturato un consistente credito in favore del correntista. L’opposizione deve essere pertanto accolta e per l’effetto il decreto va interamente revocato.

Sempre per il tramite della C.T.U. contabile è stato accertato, inoltre, il superamento delle soglie della legge antiusura applicando i c.d. criteri di calcolo secondo le istruzioni della Banca d’Italia e della S.C. (con annualizzazione della CMS applicata trimestralmente ai fini dell’applicazione del “principio del margine”) e di conseguenza devono essere trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica competente per le opportune valutazioni del caso (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FSent.-Trib.-Pescara-n.-1234-19.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Abruzzo Economia: RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE – LA TUTELA DEL “CONTRAENTE DEBOLE” di Emanuele Argento

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sul nuovo numero di di Abruzzo Economia l’articolo RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE: LA TUTELA DEL “CONTRAENTE DEBOLE” a firma dell’Avvocato Emanuele Argento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

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L’Avv. Emanuele Argento, il 9.07.2019, ottiene dal Tribunale civile di Pescara la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzato dalla Banca per la somma di euro 287.873,00 oltre interessi e spese

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza sospensiva del 9.07.2019 – Giudice Dott. Federico Ria

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – Accoglimento per non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FOrdinanza-sospensiva-Trib.-Pescara-9.07.19.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 26.06.2019 ottenuta la sospensione ex art 20 l. 44/99 (fattispecie: usura mutuo ipotecario)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo – P.M. Dott. Stefano Giovagnoni – Provvedimento del 27.06.2019 di concessione dei benefici ex art. 20 L. 44/99

 

Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20, co. 7, L. 44/99 come modif. dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 e dall’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132)” – Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96.

 

Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad una ipotesi di usura bancaria in relazione ad un contratto di mutuo e che gli esponenti in sede di denuncia querela hanno allegato consulenze di parte e relazioni tecniche da cui emerge che nel corso del predetto rapporto è stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di riferimento, sicché è ipotizzabile nel caso specifico il fumus del reato di cui all’art. 644 c.p. e per cui visto l’art. 20, commi 7 e 7-bis, L. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 nonché l’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132) dispone la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedure aventi efficacia esecutiva per la durata di due anni (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FArt.-20-L.-44-99.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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