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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Pescara il 24.07.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (fattispeci: mutuo ipotecario).

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Franca De Felice – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario).

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194 del 27/08/2015.)

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa, in verità, expressis verbis è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, tanto che, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata, nel medesimo contratto viene invece indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, quindi non disponibile per il mutuatario.

In tal caso l’erogazione, dichiarata come quietanzata in contratto, in verità, in conseguenza della costituzione del deposito cauzionale infruttifero, è da ritenersi solo fittizia,  attesa la contestualità della quietanza e della successiva riconsegna della somma mutuata alla banca ai fini della costituzione del deposito cauzionale, sicché non può certo ritenersi che la somma mutuata sia mai entrata nella immediata giuridica disponibilità del mutuatario medesimo, venendo così a mancare proprio la c.d. la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica; a ben vedere, invero, il mutuante non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero non ha, nello stesso contratto di mutuo, inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante, di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo e che possano definirsi come equipollenti della traditio.

Nella sostanza, invece, il deposito cauzionale anzidetto appare piuttosto svolgere un’utilità solo in favore della banca, al fine di assicurare a quest’ultima il diritto ad incassare le rate dei mutui già con decorrenza dalla stipula, rate che saranno dovute in ogni caso, anche nel caso che la somma in deposito non sarà più svincolata per mancato compimento delle condizioni poste a carico del mutuatario.

Deve quindi ritenersi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto ex lege ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, assorbendo detto motivo anche tutti gli ulteriori motivi denunciati da parte opponente; parimenti deve ritenersi sussistente, anche ai fini dell’ulteriore profilo del periculum in mora, attesa la notevole entità del credito posto in esecuzione.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Pescara-ord.-del-24-luglio-2018-Est.-Franca-Di-Felice.pdf|||”][/vc_row]

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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Fermo in data 24.07.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (fattispecie: mutuo ipotecario)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Fermo – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Domizia Perrone – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus dell’opposizione ed irreparabilità del danno – il periculum è in executione ipsa.

 

Va sospesa l’efficacia esecutiva del titolo quando le ragioni dell’opposizione a precetto siano confortate da fumus boni iuris e periculum in mora e quando sia presumibile la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all’opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi una vendita ingiusta (fattispecie vertente sulla inidoneità ad avere efficacia di titolo esecutivo del mutuo notarile con deposito cauzionale presso la banca della somma mutuata, nonché sulla inesigibilità del credito per assenza di morosità al momento del precetto in ragione della gratuità del mutuo conseguente all’usura pattizia con computo del compenso promesso per l’estinzione anticipata, ndr).

 

In ogni caso per la sussistenza dei “gravi motivi” è sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo va accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in danno del debitore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Fermo-ordinanza-del-24-luglio-2018-Est.-Domizia-Perrone.pdf|||”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 17.07.2018 un nuovo importante successo presso il Tribunale civile di Macerata

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale Civile di Macerata con Sentenza n. 877 del 17.07.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società marchigiana con conseguente determinazione di un saldo a credito dell’ex società correntista di 55.879,51 oltre interessi e spese di giudizio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FSENTENZA-877-18.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Lanciano il 2.07.2018 ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo richiesto dalla Banca per mancanza degli estratti di conto corrente

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Lanciano – Sentenza del 02.07.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Cleonice G. Cordisco

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza in atti di tutti gli estratti conto – Revoca del decreto ingiuntivo.

Il comportamento della Banca che si disfa della documentazione afferente ad un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 T.U.B. (Corte di Cassazione n. 4102/2018); di qui la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita, da parte della Banca, la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FSENTENZA-246-2018.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo successo presso il Tribunale di Latina sentenza del 19.06.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Latina con Sentenza depositata il 19.06.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima richiesta avanzata con decreto ingiuntivo dalla Banca all’ex cliente per la somma di Euro 43.842,99; il Giudice, stante l’applicazione da parte della Banca di interessi non dovuti, determina conseguentemente un saldo a credito e non a debito dell’ex cliente correntista per complessivi Euro 74.752,54 oltre interessi legali.

 

Tribunale Civile di Latina del 19.06.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Gianna Valeri

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità degli interessi anatocistici – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate e liberazione dei fideiussori.

 

In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria azionata monitoriamente determina nel caso di specie la condanna della Banca alla restituzione della somma riconosciuta a credito e determina anche l’accoglimento dell’opposizione con riguardo al fideiussore (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FSENTENZA-N-1603-18-del-19-06-18.pdf|||”][/vc_row]

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