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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Lanciano il 2.07.2018 ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo richiesto dalla Banca per mancanza degli estratti di conto corrente

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Lanciano – Sentenza del 02.07.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Cleonice G. Cordisco

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza in atti di tutti gli estratti conto – Revoca del decreto ingiuntivo.

Il comportamento della Banca che si disfa della documentazione afferente ad un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 T.U.B. (Corte di Cassazione n. 4102/2018); di qui la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita, da parte della Banca, la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FSENTENZA-246-2018.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo successo presso il Tribunale di Latina sentenza del 19.06.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Latina con Sentenza depositata il 19.06.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima richiesta avanzata con decreto ingiuntivo dalla Banca all’ex cliente per la somma di Euro 43.842,99; il Giudice, stante l’applicazione da parte della Banca di interessi non dovuti, determina conseguentemente un saldo a credito e non a debito dell’ex cliente correntista per complessivi Euro 74.752,54 oltre interessi legali.

 

Tribunale Civile di Latina del 19.06.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Gianna Valeri

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità degli interessi anatocistici – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate e liberazione dei fideiussori.

 

In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria azionata monitoriamente determina nel caso di specie la condanna della Banca alla restituzione della somma riconosciuta a credito e determina anche l’accoglimento dell’opposizione con riguardo al fideiussore (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FSENTENZA-N-1603-18-del-19-06-18.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Teramo in data 12.06.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (mutuo)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 12.06.2018 – Giudice Pasquale Giovannucci

Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus delle contestazioni nel merito, supportate da CTP, dalle quali si desuma assenza di morosità al momento del precetto – Sussistenza del periculum per la pendenza dell’esecuzione.

Come statuito da Cass, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Qualora dal contratto emerga che la somma mutuata, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata e quietanzata, in altra, invece, viene indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, deve concludersi che difetti la traditio della disponibilità almeno giuridica della res poiché il mutuante, accantonando le somme presso sé medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Un siffatto contratto in realtà è condizionato poiché posticipa la traditio ad un momento futuro ed eventuale, ovvero non conoscibile ex ante dalla lettura del regolamento in esso contenuto, di talché non incorpora né fornisce ex se la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.

Va altresì accolta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo allorquando le anomalie eccepite nel merito siano sorrette da fumus essendo prima facie condivisibili e ben supportate da puntuali ed analitiche CTP, nonché quando, sulla base delle deduzioni in diritto e delle correlate conclusioni peritali attoree, all’esito di un giudizio di sommaria verosimiglianza – quale quello che deve caratterizzare la fase cautelare – sia lecito attendersi che, alla data dell’atto di precetto, possano non esservi debiti scaduti ed esigibili e che possa quindi difettare a monte un idoneo titolo esecutivo, nonché, infine, quando ricorra il periculum  atteso che la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo darebbe adito alla banca, nelle more del giudizio, di espropriare i beni immobili dedotti nell’atto di precetto pur ricorrendo il fumus dell’opposizione.

Sotto diverso profilo, deve ritenersi che, per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c., sia sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo vada conseguentemente accordata ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore (cfr. Trib. Lecco, Sez. II del 06.07.2006).

Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi che la sospensione della esecutività del titolo stragiudiziale portato in precetto non pregiudichi le pretese della banca, in ogni caso garantite dalle garanzie ipotecarie descritte nell’atto di precetto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FTribunale-di-Teramo-Ordinanza-del-12-giugno-2018-Est.-Pasquale-Giovannucci.pdf|||”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo importante successo presso il Tribunale di Agrigento 21.05.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Agrigento con Sentenza del 21.05.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, con conseguente determinazione di un saldo a credito della ex correntista di 250.000,00 € oltre interessi e spese di giudizio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FSENTENZA-TRIBUNALE-AGRIGENTO-21-05.pdf|||”][/vc_row]

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II° CONVEGNO ANNUALE RAPPORTI BANCA e IMPRESA fra DIRITTO ed ECONOMIA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]VENERDÌ 18 MAGGIO 2018
II° CONVEGNO ANNUALE
RAPPORTI BANCA e IMPRESA fra DIRITTO ed ECONOMIA

Accreditato da ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI e ORDINE DEGLI AVVOCATI

Sala Paolo VI – Vicolo degli Stemmi – LORETO

Programma della giornata
8.30 – 9.00 – Registrazione partecipanti
9.00 – 9,15 – Introduzione al Convegno e saluti Presidenti degli Ordini

Moderatore: Dott. Achille Perego – Giornalista economico

9,15 – 11,30 “I rischi nel fare impresa”
Dott. Pierluigi Granata – Criminologo, Col.(ris) della G.di F. – “I crimini economici e le vittime”
On. Pier Paolo Baretta – “Il fondo vittime reati bancari”
Dott.ssa Fabiola Pietrella – Commercialista in Macerata – “I reati fallimentari e le banche”
Prof. Giuseppe Ripa – Commercialista in Fermo – UNIMC – “La L. 231/01, la Compliance aziendale”
11,30-11,45 Coffee Break
11,45 – 13.30 “Nuove opportunità per le imprese”
Prof. Mauro Marconi – Management & Research Srl – “L’innovazione nella finanza“
Dott. Aldo Livolsi – Studio Livolsi & Partners – “La banca, mediante i P.I.R., a supporto delle P.M.I.”
Dott.ssa Silvia Lazzarini – Mediolanum Fiduciaria Spa – “La fiduciaria quale strumento di pianificazione”

13.30-14.30 Lunch time

14,30 – 16,15 “Le patologie nei contratti bancari”
Avv. Romualdo Picozzi – Foro di Ancona – “La Centrale dei Rischi quale strumento di tutela”
Avv. Emanuele Argento – Foro di Pescara – “Riflessioni sul contenzioso bancario”
Dott. Luca Mogarelli – Commercialista in Macerata – “La commissione di estinzione anticipata”
16,15-16,30 Coffee Break
16,30 – 18,30 “Caso di simulazione per indebiti da illeciti bancari”
Avv. Roberto Di Napoli – Foro di Roma (cassazionista, pubblicista giuridico)
Avv. Paolo Spacchetti – Foro di Perugia
Dott.ssa Marcella Caradonna – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FII%C2%B0-CONVEGNO-ANNUALE.pdf|||”][/vc_row]

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