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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Teramo in data 12.06.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (mutuo)

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 12.06.2018 – Giudice Pasquale Giovannucci

Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus delle contestazioni nel merito, supportate da CTP, dalle quali si desuma assenza di morosità al momento del precetto – Sussistenza del periculum per la pendenza dell’esecuzione.

Come statuito da Cass, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Qualora dal contratto emerga che la somma mutuata, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata e quietanzata, in altra, invece, viene indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, deve concludersi che difetti la traditio della disponibilità almeno giuridica della res poiché il mutuante, accantonando le somme presso sé medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Un siffatto contratto in realtà è condizionato poiché posticipa la traditio ad un momento futuro ed eventuale, ovvero non conoscibile ex ante dalla lettura del regolamento in esso contenuto, di talché non incorpora né fornisce ex se la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.

Va altresì accolta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo allorquando le anomalie eccepite nel merito siano sorrette da fumus essendo prima facie condivisibili e ben supportate da puntuali ed analitiche CTP, nonché quando, sulla base delle deduzioni in diritto e delle correlate conclusioni peritali attoree, all’esito di un giudizio di sommaria verosimiglianza – quale quello che deve caratterizzare la fase cautelare – sia lecito attendersi che, alla data dell’atto di precetto, possano non esservi debiti scaduti ed esigibili e che possa quindi difettare a monte un idoneo titolo esecutivo, nonché, infine, quando ricorra il periculum  atteso che la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo darebbe adito alla banca, nelle more del giudizio, di espropriare i beni immobili dedotti nell’atto di precetto pur ricorrendo il fumus dell’opposizione.

Sotto diverso profilo, deve ritenersi che, per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c., sia sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo vada conseguentemente accordata ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore (cfr. Trib. Lecco, Sez. II del 06.07.2006).

Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi che la sospensione della esecutività del titolo stragiudiziale portato in precetto non pregiudichi le pretese della banca, in ogni caso garantite dalle garanzie ipotecarie descritte nell’atto di precetto.

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