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L’Avv. Emanuele Argento, il 18.09.2017, ottiene dal Tribunale civile di Pescara il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 18.09.2017 – Giudice Dott.ssa Sabrina de Simone

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Onere della prova del credito a carico della banca – Carenza della documentazione nella fase di merito – Rigetto.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del presunto credito con tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria ex art. 50 T.U.B., non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FOrdinanza-rigetto-provvisoria-esecuzione-Trib.-Pescara.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo successo presso il Tribunale di Asti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Asti con Sentenza del 1.08.2017 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, con conseguente determinazione di un saldo a credito della correntista di complessivi euro 61.355,88 oltre interessi e spese di giudizio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FSent.-Trib.-Asti-n.-664-17.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di l’Aquila del 28.06.2017!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corte D’Appello di L’Aquila del 28.06.2017 – Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli – Consigliere Relatore Dott.ssa Augusta Massima Cucina

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero – Illegittimità interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” – Indeterminatezza – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero – Le “schede contabili” depositate dalla Banca sono assolutamente irrilevanti e insufficienti a dare certezza e contezza del credito ingiunto – In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – L’utilizzo del “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” appare illegittimo ed indeterminato in quanto variabile quotidianamente, per cui deve ritenersi nulla la relativa clausola – In mancanza di corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S essendo tale clausola considerata nulla per indeterminatezza (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FSENTENZA_CORTE_APPELLO_LAQUILA.pdf|||”][/vc_row]

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