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L’Avv. Emanuele Argento, il 18.09.2017, ottiene dal Tribunale civile di Pescara il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 18.09.2017 – Giudice Dott.ssa Sabrina de Simone

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Onere della prova del credito a carico della banca – Carenza della documentazione nella fase di merito – Rigetto.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del presunto credito con tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria ex art. 50 T.U.B., non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FOrdinanza-rigetto-provvisoria-esecuzione-Trib.-Pescara.pdf|||”][/vc_row]

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