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L’Avv. Emanuele Argento in data 26.09.2017 ha ottenuto dal Tribunale civile di Macerata un’altra sentenza di condanna nei confronti di una Banca di dimensione nazionale

Tribunale Civile di Macerata 26.09.2017 – Giudice Unico Dott. Luigi Reale

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio a condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con i relativi quesiti.

In tema di rapporto di conto corrente bancario l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio a condizioni indeterminate e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S. (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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