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Gli Avvocati Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco ottengono importante risultato con provvedimento in favore di Azienda chietina per l’immediata cancellazione presso la centrale di allarme interbancaria del nominativo a sofferenza verso importante Istituto di credito presso il Tribunale Civile di Chieti in data 25.06.2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 25.06.2020 – Giudice Dott. Nicola Valletta

Bancario – Conto corrente affidato con utilizzo di carte di credito aziendali – Illegittimità della segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria – Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione.

La ricorrente, difesa dagli Avv.ti Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco, depositava in data 22.06.2020 presso il Tribunale Civile di Chieti ricorso ex art.700 c.p.c. affinché fosse disposta d’urgenza la cancellazione della segnalazione illegittima presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) a sofferenza non avendo quest’ultima una posizione debitoria conclamata ma solo transitoria nel periodo di blocco per effetto del Covid-19 ed avendo necessita di non essere pregiudicata nella possibilità di accedere al credito.
Il Tribunale di Chieti, accertata l’illegittimità della segnalazione, ordinava in data 25.06.2020, entro tre giorni, alla Centrale di Allarme Interbancaria di provvedere all’immediata cancellazione della segnalazione a carico della ricorrente

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FProvv.to-revoca-cancellazione-segnalazione.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Gli Avvocati Emanuele Argento e Fabia Mariani ottengono importante vittoria con sentenza di condanna al pagamento dell’ingente somma di euro 359.225,30 oltre interessi e spese nei confronti di importante Banca presso la Corte d’Appello di Perugia in data 22.06.2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corte D’Appello di Perugia pubblicata il 22.06.2020 – Consigliere Relatore Dott. Massimo Zanetti

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si devono computare le C.M.S. le valute in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della Banca.

In tema di rapporto di conto corrente bancario, in mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – In mancanza di espressa pattuizione, non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale neanche dopo il 2000 – In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FSent.-CA-Perugia-n.-293-20.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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Gli Avv.ti Emanuele Argento e Fabio Cosentino ottengono in data 10.06.2020 dinanzi il Tribunale civile di Pescara decreto ingiuntivo in favore di imprenditore ex correntista per consegna dei documenti bancari e di condanna al pagamento di euro 307.814,87 oltre interessi e spese nei confronti di importante Banca

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bancario – Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Banca per la consegna di documentazione non fornita e per il pagamento del credito dell’ex società correntista accertato con sentenza nei confronti dei garanti – Mancata consegna documentazione contrattuale e contabile ex art. 119 T.U.B. – Ricorso per decreto ingiuntivo fondato su sentenza di accertamento nei confronti dei garanti dell’ex società correntista – Credito dell’ex società correntista – Ammissibilità – Ingiunzione per consegna documenti bancari e pagamento somme – Obblighi codicistici di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c. – Sussistenza delle condizioni ex art. 633 e ss. c.p.c.

È ammissibile il procedimento d’ingiunzione per la consegna dei documenti contrattuali e contabili relativi al conto corrente di corrispondenza qualora la Banca non abbia adempiuto alla richiesta ex art. 119 T.U.B., anche in considerazione degli obblighi codicistici di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e ss c.p.c. laddove la sentenza di primo grado ha accertato il credito dell’ex società correntista nei confronti della Banca sulla base delle risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa nei confronti dei garanti, con la conseguenza che il credito risulta certo, liquido ed esigibile.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FDecreto-ingiuntivo-10-giugno-2020.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 11.05.2020 sentenza di condanna di importante Banca presso il Tribunale civile di Parma

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale Civile di Parma con Sentenza n. 347/2020 dell’11.05.2020 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società di costruzioni parmense con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista oltre spese di giudizio ed accessori mentre il saldo indicato negli estratti conto dalla Banca era a debito

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Contratto di apertura di credito (cd. affidamento) può essere evinto anche per facta concludentia – Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Accertamento del saldo dare/avere con ordine di restituzione delle somme all’ex correntista.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S – In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata poiché l’apertura di credito, ovvero l’affidamento è stato legalizzato di fatto; la Banca, infatti, negli anni, applicava le commissioni di “massimo scoperto” legittimando, quindi, un vero e proprio affidamento bancario di fatto.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FSentenza-del-Tribunale-Civile-di-Parma-n.-347-2020.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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