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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Teramo in data 12.06.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (mutuo)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 12.06.2018 – Giudice Pasquale Giovannucci

Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus delle contestazioni nel merito, supportate da CTP, dalle quali si desuma assenza di morosità al momento del precetto – Sussistenza del periculum per la pendenza dell’esecuzione.

Come statuito da Cass, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Qualora dal contratto emerga che la somma mutuata, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata e quietanzata, in altra, invece, viene indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, deve concludersi che difetti la traditio della disponibilità almeno giuridica della res poiché il mutuante, accantonando le somme presso sé medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Un siffatto contratto in realtà è condizionato poiché posticipa la traditio ad un momento futuro ed eventuale, ovvero non conoscibile ex ante dalla lettura del regolamento in esso contenuto, di talché non incorpora né fornisce ex se la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.

Va altresì accolta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo allorquando le anomalie eccepite nel merito siano sorrette da fumus essendo prima facie condivisibili e ben supportate da puntuali ed analitiche CTP, nonché quando, sulla base delle deduzioni in diritto e delle correlate conclusioni peritali attoree, all’esito di un giudizio di sommaria verosimiglianza – quale quello che deve caratterizzare la fase cautelare – sia lecito attendersi che, alla data dell’atto di precetto, possano non esservi debiti scaduti ed esigibili e che possa quindi difettare a monte un idoneo titolo esecutivo, nonché, infine, quando ricorra il periculum  atteso che la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo darebbe adito alla banca, nelle more del giudizio, di espropriare i beni immobili dedotti nell’atto di precetto pur ricorrendo il fumus dell’opposizione.

Sotto diverso profilo, deve ritenersi che, per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c., sia sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo vada conseguentemente accordata ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore (cfr. Trib. Lecco, Sez. II del 06.07.2006).

Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi che la sospensione della esecutività del titolo stragiudiziale portato in precetto non pregiudichi le pretese della banca, in ogni caso garantite dalle garanzie ipotecarie descritte nell’atto di precetto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FTribunale-di-Teramo-Ordinanza-del-12-giugno-2018-Est.-Pasquale-Giovannucci.pdf|||”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo importante successo presso il Tribunale di Agrigento 21.05.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Agrigento con Sentenza del 21.05.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, con conseguente determinazione di un saldo a credito della ex correntista di 250.000,00 € oltre interessi e spese di giudizio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FSENTENZA-TRIBUNALE-AGRIGENTO-21-05.pdf|||”][/vc_row]

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Causa su prodotti finanziari denominati “Interest Rate Swap”: gli Avv.ti Argento e Liddo ottengono l’accoglimento delle richieste istruttorie con ammissione di CTU contabile presso il Tribunale di Roma – ordinanza del 2.02.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Roma – Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo – ORDINANZA del 2.02.2018.

 

Finanziario – Contratti derivati c.d “Interest Rate Swap” come contratti derivati atipici – Di copertura o di speculazione – Verifica se l'”operazione in strumenti finanziari” possa “essere considerata “di copertura” ovvero se abbia aumentato il rischio di “subire perdite” – La verifica in concreto da parte della banca “dell’applicazioni di commissioni implicite e occulte” non risultanti dai documenti informativi e, in caso positivo, quantificarne i relativi importi – Richiesta di C.T.U. – Esplorativa – Esclusione – Ammissione e quesiti al C.T.U. (segnalazione a cura degli Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo del foro di Pescara).

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Gli avv.ti Argento e Liddo ottengono l’accoglimento delle richieste istruttorie con ammissione di ctu contabile presso il Tribunale di Torino – ordinanza del 22.01.2018

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Tribunale Civile di Torino – Giudice Dott.ssa G. Ratti – ORDINANZA del 22.01.2018.

 

Finanziario – Contratti di “interest rate swap” come contratti derivati atipici – Di copertura o di speculazione – L’art. 21 TUF sulla “diligenza, correttezza e trasparenza” degli intermediari  di comportarsi “nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato” – La “Determinazione” Consob 26 febbraio 1999 DI/99013791 perché un'”operazione in strumenti finanziari” possa “essere considerata “di copertura“” –  Cassazione Civ. Sez. I, 31/07/2017, n. 19013 sul giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. – La “verifica” in concreto “dell’effettivo rispetto della condizioni stabilite dalla Consob” con tale “Determinazione” –  La richiesta di C.T.U. – Esplorativa – Esclusione – Ammissione e quesiti al C.T.U. (Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo del foro di Pescara).

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di L’Aquila del 17.01.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corte d’Appello di L’Aquila del 17.01.2018 – Giudice Relatore Dott.ssa Carla Ciofani – Presidente Dott. Giuseppe Iannaccone

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti correttamente – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con conferma della sentenza di condanna di primo grado.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata. In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FSENTENZA-n-83-2018.pdf|||”][/vc_row]

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