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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale civile di Teramo il 21.11.2019 ottenuta inaudita altera parte la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla Banca con atto di precetto per 343.207,52 euro (fattispecie: mutuo ipotecario)

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 21.11.2019 – Giudice Dott. Francesco Ferretti – Sospensione inaudita altera parte dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario)

 

Rapporto bancario di mutuo – Opposizione all’atto di precetto – Sospensione inaudita altera parte dell’efficacia esecutiva del titolo in questione e nella fattispecie atto di precetto (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento, il 24.10.2019, ottiene dal Tribunale civile di Forlì l’ordine di esibizione documentale a carico della Banca; la Banca deve esibire in giudizio tutti i contratti e gli estratti conto completi di scalare dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente con svolgimento di C.T.U. contabile per accertare tutte le somme dovute dalla banca all’ex correntista

Tribunale Civile di Forlì – Ordinanza del 24.10.2019 – Giudice Unico Dott.ssa Maria Cecilia Branca

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti e degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti – Espletamento di C.T.U. contabile con indicazione dei relativi quesiti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento, il 9 novembre 2019, ottiene dal Tribunale Civile di Lodi il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta per l’ingente somma di euro 496.504,09 oltre interessi e spese

Tribunale Civile di Lodi – Giudice Dott.ssa Ada Cappello

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Rigetto – Fumus dell’opposizione appare sussistente – Accoglimento (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net-).

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Corte di Cassazione Civile Sez. VI del 30 ottobre 2019 n. 27769 – Giudice Relatore Dolmetta – LA RICHIESTA DOCUMENTALE EX ART 119 T.U.B. È SEMPRE AMMISSIBILE ANCHE IN CORSO DI CAUSA

La Corte di Cassazione (Cass. 30 ottobre 2019 n. 27769) ribadisce inesorabilmente che qualora la correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).

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Corte di Cassazione Civ. Sez I del 21.10.2019 n. 26779 – CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE AMMESSA CICR 2000 E’ CONDIZIONE SEMPRE PEGGIORATIVA

La Corte di Cassazione (Cass. 21/10/2019, n. 26779) “fulmina” definitivamente ed inesorabilmente tutte le conversioni unilaterali dei contratti di conto corrente bancario effettuate dalle banche per ottenere a proprio favore, dal 2000 in poi, la capitalizzazione degli interessi, mentre anche prima, ovviamente, nessuna capitalizzazione era possibile.
Bisogna evidenziare con forza che troppo spesso si vedono pronunce di Tribunali che stanno indicando, per una sorte di “giustizia equitativa”, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 30.06.2000, della variazione delle condizioni del conto corrente bancario per l’inserimento della capitalizzazione paritetica (solitamente trimestrale) degli interessi, così comunicata al correntista entro il 30.12.2000, sarebbe stata valida per applicare l’anatocismo dal 1.07.2000, così interpretando l’art. 120 T.U.B. e la Delibera CICR del 09.02.2000.
La Corte di Cassazione con la sentenza in parola dello scorso 21.10.2019 precisa nuovamente (ed ancora meglio di prima) che non è così: le pregresse clausole contrattuali anteriori al 22.04.2000 di capitalizzazione degli interessi in conto corrente sono “fulminate di nullità”, per cui non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario pre e post 1/7/2000, senza che ci sia stata una legittima e specifica pattuizione scritta tra banca e correntista, e, anche se prima del 2000 gli interessi erano capitalizzati con clausole contrattuali favorevoli alla banca (di solito trimestralmente quelli debitori e annualmente quelli creditori) “è inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio a regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi”.

Per cui per ottenere il risarcimento e/o comunque la ripetizione degli indebiti, il correntista può assolutamente chiedere alla banca copia di tutta la documentazione ai sensi dell’art. 119 T.U.B. (copia del contratto o comunque della pattuizione scritta da cui la banca avrebbe dedotto il diritto di capitalizzare gli interessi debitori in c/c) al fine di attuare una strategia legale per promuovere un’azione sostenendo che non c’è mai stata alcuna pattuizione anatocistica tra le parti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).

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