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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Fermo il 23.10.2019 ottenuta l’annullamento dell’atto di precetto avanzato dalla Banca (fattispeci: mutuo ipotecario di euro 1.6000.000,00)

Tribunale Civile di Fermo – Sentenza del 23.10.2019 – Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati – Nullità dell’atto di precetto (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario)

 

Mutuo a stato avanzamento lavori seguito da atto di erogazione e quietanza redatti entrambi per atto pubblico – inidoneità ad assurgere a rango titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – ANNULLAMENTO dell’atto di precetto !

Con estrema soddisfazione si pubblica la sentenza in parola ottenuta dagli Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone, particolarmente significativa perché è il primo provvedimento (che si conosce) che dichiara l’inidoneità del mutuo a SAL ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.  pur se seguito da atto di erogazione e quietanza in forma equipollente.

Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori non è idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. trattandosi di un mutuo condizionato, in cui la somma non viene posta immediatamente nella disponibilità del mutuatario ma viene erogata secondo criteri e condizioni individuati dal mutuante, sicché difetta la realità non essendo la somma posta nell’immediata disponibilità del mutuatario; va di conseguenza annullato l’opposto atto di precetto notificato in virtù di un siffatto inidoneo titolo esecutivo.

Le pattuizioni per le quali “La Banca mutuante potrà effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente all’atto di erogazione e quietanza, erogazioni rateali sul mutuo alla parte mutuataria” ed “E’ comunque in facoltà della Banca di non erogare il mutuo riscontrando il venir ad esistenza di eventi che, se conosciuti, avrebbero portato la Banca a non stipulare il contratto di mutuo”, dimostrano chiaramente il difetto dell’immediata disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.

Né sovviene in senso contrario il successivo atto pubblico di erogazione e quietanza perché, perché, facendo applicazioni dei principi sanciti dalla Suprema Corte n. 17194 del 27.8.2015, tale atto, stipulato due anni dopo il mutuo, non fa venir meno le condizioni poste all’erogazione, le modalità di rateizzazione del credito ecc., cosicché non è stato creato in capo al mutuatario alcun “autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo” (Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14); e comunque l’atto di erogazione e quietanza non toglie che il mutuatario, a seguito della stipula del contratto, non aveva alcun titolo per pretendere il versamento della somma oggetto del contratto, attese le ampissime facoltà riconosciute all’ente erogatore di recedere dal contratto, di valutare an, tempi e modi dell’erogazione; ciò che è riprovato dal fatto che la somma in ultimo erogata è stata inferiore rispetto a quella pattuita, sebbene accettata dal mutuatario a saldo.

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L’Avv. Emanuele Argento, il 20.09.2019, ottiene dal Tribunale civile di Teramo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzato dalla Banca per l’ingente somma di euro 1.538.249,31 oltre interessi e spese

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza di Sospensiva del 29.08.2019 pubblicata il 20.09.2019 – Giudice Dott. Pasquale Giovannucci

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – Accoglimento per non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione e su profili da approfondire (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescarawww.avvocatoargentowww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento, il 20.09.2019, ottiene dal Tribunale civile di Rieti il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta per una somma di euro 445.798,89 + spese

Tribunale Civile di Rieti – Ordinanza del 20.09.2019 – Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Onere della prova del credito a carico della banca – Carenza della documentazione nella fase di merito – Rigetto.

 

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (e quindi nel merito) non fornisca prova del presunto credito con tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargentowww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 18.09.2019 un nuovo importante successo presso il Tribunale Civile di Teramo

Il Tribunale Civile di Teramo con Sentenza n. 793/2019 del 18.09.2019 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società operante nella provincia teramana con conseguente determinazione di un saldo a credito dell’ex società correntista di € 166.366,18 oltre spese di giudizio ed accessori (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargentowww.sosutenti.net)

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All’Avv. Emanuele Argento: il 22.08.2019 dinanzi il Tribunale Civile di Pescara ottenuta sentenza con la revoca integrale del decreto ingiuntivo di oltre 200.000,00 euro (quale importo richiesto dalla Banca ai garanti dell’ex ditta correntista) per mancanza di prova e per superamento dei tassi d’usura – liberati dal debito con la Banca i fideiussori della ditta ex correntista e trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica per applicazione di tassi di interessi usurari

Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 22.08.2019 – Giudice Unico Dott. Federico Ria

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale – CTU contabile – Rilevazione dell’usura con calcolo del TEG con i criteri di Banca d’Italia – Revoca del decreto ingiuntivo – Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

 

Nel contratto di conto corrente bancario con apertura di credito l’onere della prova è a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (e per cui si deve operare l’azzeramento di tutte le competenze provenienti dal anche dal conto anticipi e finiti sul conto ordinario poiché il primo privo di contratto e di estratti conto agli atti) ed il fideiussore può opporre alla Banca tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che riguardano le nullità anche parziali del contratto base per contrarietà a norme imperative; ne consegue che può essere ad esempio sollevata nei confronti della Banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, n. 371).

Il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009 10123).

All’esito dell’espletata CTU allora, è risultato accertato, in attuazione dei conteggi formulati sulla scorta dei quesiti sottoposti dal Giudicante stesso che al momento della chiusura del rapporto non sussisteva affatto un credito in favore dell’Istituto di credito, ma risultava maturato un consistente credito in favore del correntista. L’opposizione deve essere pertanto accolta e per l’effetto il decreto va interamente revocato.

Sempre per il tramite della C.T.U. contabile è stato accertato, inoltre, il superamento delle soglie della legge antiusura applicando i c.d. criteri di calcolo secondo le istruzioni della Banca d’Italia e della S.C. (con annualizzazione della CMS applicata trimestralmente ai fini dell’applicazione del “principio del margine”) e di conseguenza devono essere trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica competente per le opportune valutazioni del caso (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net).

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