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Gli avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo ottengono il rigetto dell’appello avanzato dalla banca con sentenza di condanna presso la Corte d’appello di L’Aquila del 27.12.2018

Corte di appello di L’Aquila – sentenza n. 2409/2018 del 27.12.2018 – Giudice relatore Dott. Caponetti Pietro e Presidente Dott. Iannaccone Giuseppe

Obblighi informativi della banca in tema di investimenti in bond “argentina” – omesso assolvimento dell’onere della banca d’aver fornito informazioni – natura contrattuale della relativa responsabilità e prescrizione ordinaria decennale –  decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi ordini.

Rifiuto degli investitori a fornire alla banca informazioni sulla loro situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulle propensioni al rischio – implicita dimostrazione di scarsa dimestichezza in strumenti finanziari e d’inadeguata propensione al rischio – inadeguatezza delle operazioni ex art. 29 regolamento consob n. 11522/1998.

Poiché a essere oggetto dell’azione svolta dagli attori, attuali appellati, sono stati gli investimenti compiuti in esecuzione del contratto quadro del 28.10.1992, collocandosi la mancanza di informazioni relative a tali investimenti in Bond “Argentina”, pacificamente avvenuti nel 1999, in un ambito temporale che è stato, perciò,  “successivo a quello della formazione del contratto inter partes e sono derivate dall’esecuzione del contratto quadro del 1982”, la relativa responsabilità, dovendo essere qualificata come “contrattuale”, è assoggettata al termine di prescrizione decennale e non quinquennale, come invocato dalla Banca appellante, che l’ha, invece, collocato  “in una fase precedente alla stipulazione del contratto” (Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo)

Il rifiuto dei Clienti, al momento della stipula del contratto quadro, di fornire alla Banca informazioni riguardanti la loro situazione finanziaria, gli obiettivi d’investimento e le propensioni al rischio non giova alla Banca perché “proprio tale rifiuto l’avrebbe dovuta indurre a considerare i propri clienti con scarsa dimestichezza in strumenti finanziari e con inadeguata propensione al rischio e pertanto inadeguate le operazioni in questione” sì che la Banca, con il non assolvere l’onere su di essa gravante di provare di aver soddisfatto gli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia, ha violato l’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 sull’”obbligo” che, in tal caso, le gravava di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto frequenza e dimensioni con conseguente conferma della sua condanna al pagamento del relativo danno così come quantificato dal Giudice di prime cure (Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo).

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