L’Avv. Emanuele Argento, il 29.04.2019, ottiene dal Tribunale civile di Teramo l’ordine di esibizione documentale a carico della banca; entro 60 giorni la banca dovrà esibire in giudizio tutti i contratti e tutti gli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente
Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 29.04.2019 – Giudice Unico Dott.ssa EriKa Capanna Piscè
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Mancanza del contratto e degli estratti conto – Richiesta ex Art. 119 T.U.B. dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti.
Qualora il correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo del contratto e degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)