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L’Avv. Emanuele Argento, unitamente all’Avv. Dario Nardone, il 24.10.2018, ottiene dal tribunale civile di Teramo il rigetto del reclamo avanzato dalla banca avverso la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie del precetto)

Tribunale di Teramo – Ordinanza del 24 ottobre 2018 – Presidente Dott. Chiauzzi e Relatrice Dott.ssa Fanesi

Inammissibilità del reclamo avverso la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal Giudice dell’opposizione a precetto –

Reclamabilità per via sistematica o analogica dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – esclusione –

 

Segnalazione e Massime a cura degli Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone del Foro di Pescara.

 

È inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto.

La novella legislativa di cui alla legge 80/2005 (di conversione del decreto legge 35/2005), che ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624, comma 1, c.p.c., si riferisce inequivocabilmente  alla sola sospensione disposta nelle sedi di cui all’art. 615, comma 2, e 619 c.p.c., e non anche al caso che l’esecuzione non sia ancora iniziata ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.

La reclamabilità dell’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l’art. 669 quaterdecies c.p.c. limita l’applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del libro IV del codice di procedura civile, da cui esula quello de quo.

Alla paventata interpretazione analogica dell’art. 624, comma 2, osta anche il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione che deve necessariamente far propendere per una interpretazione restrittiva del testo normativo.

La scelta del legislatore appare, peraltro ragionevole, perché, una volta respinta l’istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la procedura ha di regola inizio con il pignoramento, sicché per un verso diviene inutile continuare ad occuparsi della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, per altro verso il debitore ha ancora a disposizione gli strumenti di cui all’art. 624 c.p.c. per ottenere, dal giudice dell’esecuzione o dal giudice del reclamo, la sospensione della procedura esecutiva ed eventualmente la conseguente estinzione del pignoramento.

Riferimenti normativi

Art. 615, art. 624, art. 669 quaterdecies c.p.c.

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