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Ancora dall’Avv. Emanuele Argento: il 22.08.2018 dinanzi il Tribunale civile di Pescara ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo di oltre 56.000,00 euro (quale importo richiesto dalla Banca alla ditta ex correntista) per mancanza degli estratti di conto corrente completi – liberati dal presunto debito con la banca anche i fideiussori della ditta ex correntista

Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 22.08.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Grazia Roscigno

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza di tutti gli estratti conto completi – Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale – Revoca del decreto ingiuntivo.

 

In base all’assunto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (la più recente Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018), non saranno esaminate le questioni di nullità ma sarà direttamente affronta quella inerente il riparto dell’onere della prova.

È pacifico in giurisprudenza che “superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo di conservazione della documentazione contabile con l’onere di fornire prova in giudizio del proprio credito” (Cass. civ. Sez. I, 02-08-2013, n. 18541).

Si rammenta infatti che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514; Cass., 18 maggio 2006, n. 11749; Cass., 11 marzo 1996, n. 1978; Cass., 26 febbraio 1999, n. 1668.)

Soltanto attraverso gli estratti conto (salvo le eccezioni non ricorrenti nel caso di specie v. Cass., 13 marzo 2017, n. 6384, in motivazione) è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti, in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.

Ciò, ovviamente, vale anche per i fideiussori in quanto il contratto di garanzia stipulato non contiene la clausola di rinuncia alle eccezioni quindi ai sensi dell’art. 1945 c.c., il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale.

Nel caso di specie l’opposta non ha prodotto gli estratti conto, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)

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