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Ancora dall’Avv. Emanuele Argento: il 22.08.2018 dinanzi il Tribunale civile di Pescara ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo di oltre 56.000,00 euro (quale importo richiesto dalla Banca alla ditta ex correntista) per mancanza degli estratti di conto corrente completi – liberati dal presunto debito con la banca anche i fideiussori della ditta ex correntista

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 22.08.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Grazia Roscigno

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza di tutti gli estratti conto completi – Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale – Revoca del decreto ingiuntivo.

 

In base all’assunto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (la più recente Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018), non saranno esaminate le questioni di nullità ma sarà direttamente affronta quella inerente il riparto dell’onere della prova.

È pacifico in giurisprudenza che “superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo di conservazione della documentazione contabile con l’onere di fornire prova in giudizio del proprio credito” (Cass. civ. Sez. I, 02-08-2013, n. 18541).

Si rammenta infatti che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514; Cass., 18 maggio 2006, n. 11749; Cass., 11 marzo 1996, n. 1978; Cass., 26 febbraio 1999, n. 1668.)

Soltanto attraverso gli estratti conto (salvo le eccezioni non ricorrenti nel caso di specie v. Cass., 13 marzo 2017, n. 6384, in motivazione) è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti, in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.

Ciò, ovviamente, vale anche per i fideiussori in quanto il contratto di garanzia stipulato non contiene la clausola di rinuncia alle eccezioni quindi ai sensi dell’art. 1945 c.c., il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale.

Nel caso di specie l’opposta non ha prodotto gli estratti conto, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FSENTENZA-1175-18.pdf|||”][/vc_row]

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Pescara ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo di oltre euro 78.000,00 (importo richiesto dalla Banca) per mancanza del contratto di apertura del conto e degli estratti di conto corrente completi.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 24.08.2018 – Giudice Dott.ssa Sabrina De Simone

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza del contratto di apertura del conto corrente e di tutti gli estratti conto completi – Revoca del decreto ingiuntivo – Condanna della banca a rimborsare le spese di lite.

 

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della banca (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FSENTENZA-1209-18.pdf|||”][/vc_row]

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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Pescara il 24.07.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (fattispeci: mutuo ipotecario).

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Franca De Felice – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario).

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194 del 27/08/2015.)

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa, in verità, expressis verbis è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, tanto che, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata, nel medesimo contratto viene invece indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, quindi non disponibile per il mutuatario.

In tal caso l’erogazione, dichiarata come quietanzata in contratto, in verità, in conseguenza della costituzione del deposito cauzionale infruttifero, è da ritenersi solo fittizia,  attesa la contestualità della quietanza e della successiva riconsegna della somma mutuata alla banca ai fini della costituzione del deposito cauzionale, sicché non può certo ritenersi che la somma mutuata sia mai entrata nella immediata giuridica disponibilità del mutuatario medesimo, venendo così a mancare proprio la c.d. la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica; a ben vedere, invero, il mutuante non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero non ha, nello stesso contratto di mutuo, inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante, di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo e che possano definirsi come equipollenti della traditio.

Nella sostanza, invece, il deposito cauzionale anzidetto appare piuttosto svolgere un’utilità solo in favore della banca, al fine di assicurare a quest’ultima il diritto ad incassare le rate dei mutui già con decorrenza dalla stipula, rate che saranno dovute in ogni caso, anche nel caso che la somma in deposito non sarà più svincolata per mancato compimento delle condizioni poste a carico del mutuatario.

Deve quindi ritenersi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto ex lege ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, assorbendo detto motivo anche tutti gli ulteriori motivi denunciati da parte opponente; parimenti deve ritenersi sussistente, anche ai fini dell’ulteriore profilo del periculum in mora, attesa la notevole entità del credito posto in esecuzione.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Pescara-ord.-del-24-luglio-2018-Est.-Franca-Di-Felice.pdf|||”][/vc_row]

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Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone: dinanzi il Tribunale di Fermo in data 24.07.2018 ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca (fattispecie: mutuo ipotecario)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Fermo – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Domizia Perrone – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus dell’opposizione ed irreparabilità del danno – il periculum è in executione ipsa.

 

Va sospesa l’efficacia esecutiva del titolo quando le ragioni dell’opposizione a precetto siano confortate da fumus boni iuris e periculum in mora e quando sia presumibile la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all’opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi una vendita ingiusta (fattispecie vertente sulla inidoneità ad avere efficacia di titolo esecutivo del mutuo notarile con deposito cauzionale presso la banca della somma mutuata, nonché sulla inesigibilità del credito per assenza di morosità al momento del precetto in ragione della gratuità del mutuo conseguente all’usura pattizia con computo del compenso promesso per l’estinzione anticipata, ndr).

 

In ogni caso per la sussistenza dei “gravi motivi” è sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo va accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in danno del debitore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Fermo-ordinanza-del-24-luglio-2018-Est.-Domizia-Perrone.pdf|||”][/vc_row]

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 17.07.2018 un nuovo importante successo presso il Tribunale civile di Macerata

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale Civile di Macerata con Sentenza n. 877 del 17.07.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società marchigiana con conseguente determinazione di un saldo a credito dell’ex società correntista di 55.879,51 oltre interessi e spese di giudizio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FSENTENZA-877-18.pdf|||”][/vc_row]

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